Sì; in particolare l’art. 10, comma 5 e 6 del D.L. 76/2013 si può considerare una disposizione diretta a confermare per via legislativa la prassi amministrativa ricorrente, in materia di riconoscimento della pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118. In particolare si tratta di considerare, ai fini del riconoscimento dell'assegno, solo il reddito personale e non anche di quello degli altri componenti del nucleo familiare. L’intervento normativo si è reso necessario a seguito di contrastanti sentenze giurisdizionali al riguardo.
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