Il nuovo istituto del reclamo e della mediazione, in generale, trova applicazione con riferimento “agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1° aprile 2012” (art. 39, comma 11, D.L. n. 98/2011). Per gli atti notificati dal 1° aprile 2012 si intendono gli atti ricevuti dal contribuente a decorrere da tale data.
Tuttavia, con riferimento all'operatività dell'istituto alle controversie relative ad atti emessi dagli Uffici Provinciali – Territorio dell’Agenzia, occorre tener presente la data del 1° dicembre 2012 a partire dalla quale l'Agenzia delle Entrate ha incorporato quella del Territorio.
La Circolare n. 49/T/2012 ha precisato al riguardo che occorre operare una distinzione:
- per gli atti emessi dagli Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio fino al 30 novembre 2012, anche se notificati dopo il 1° dicembre 2012, gli stessi non sono soggetti a mediazione. Tali atti, infatti, non erano “suscettibili di reclamo” alla data del 30 novembre 2012;
- per gli atti emessi dagli Uffici Provinciali – Territorio dal 1° dicembre 2012, l'istituto della mediazione risulta invece applicabile, in presenza degli altri requisiti previsti dalla norma di cui all'art. 17-bis, D. Lgs. n. 546/1992.
Inoltre:
- per quanto concerne il rifiuto tacito alla restituzione di tributi, la mediazione troverà applicazione con riferimento alle fattispecie per le quali alla data del 1° dicembre 2012 non siano decorsi 90 giorni dalla data di presentazione della istanza di rimborso, in quanto con il decorso di tale termine si forma il silenzio-rifiuto che consente al contribuente di proporre ricorso giurisdizionale, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.
- per converso, l’istituto della mediazione non è applicabile alle controversie riguardanti i rifiuti taciti per i quali alla data del 30 novembre 2012 sia già decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione della relativa istanza.