Il contribuente deve utilizzare la nuova procedura del “reclamo e mediazione” ogni qualvolta intenda impugnare uno degli atti individuati dall’art. 19, D. Lgs. n. 546/1992 emessi dall’Agenzia delle Entrate, ovvero:
• avviso di accertamento;
• avviso di liquidazione;
• provvedimento che irroga le sanzioni;
• ruolo;
• rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti;
• diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
• ogni altro atto emanato dall’Agenzia delle entrate, per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie.
Si precisa che:
• l’atto deve essere stato notificato dal 1° aprile 2012;
• il valore della controversia non deve essere superiore a € 20.000.
ATTENZIONE
Per effetto di quanto previsto dall’art. 23-quater del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella Legge n. 135/2012), a decorrere dal 1° dicembre 2012 l’Agenzia del Territorio è stata incorporata nell’Agenzia delle Entrate, che dalla predetta data esercita le funzioni e i compiti facenti capo all’Ente incorporato, ivi compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali. Pertanto, anche gli atti emessi dagli Uffici Provinciali del Territorio possono essere oggetto di mediazione, tranne gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’articolo 2, comma 2, del D. Lgs. n. 546/1992, ovvero: "l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori ... il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale"(chiarimento della circ. 49/T del 28.12.12.