L'istituto del reclamo e della mediazione tributaria è uno strumento introdotto dall'art. 39, comma 9, del D.L. n. 98/2011 ) che tenta di ridurre i processi tributari con procedure più celeri e semplificate per la soluzione del contenzioso tra Fisco e contribuente.
Nello specifico la norma ha inserito il nuovo art. 17-bis al D. Lgs. n. 546/92, denominato appunto "Il reclamo e la mediazione”.
La norma prevede l’obbligo di presentare un’“istanza di reclamo” verso atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, entro 60 gg. dalla data di notifica, con cui si chiede l’annullamento totale o parziale dell’atto, sulla base degli stessi motivi che si porterebbero in Commissione tributaria provinciale (CTP) nella eventuale successiva fase del ricorso vero e proprio.
Da notare che senza tale reclamo preliminare l'eventuale ricorso non è ammissibile. Il contribuente può all'interno del reclamo inserire anche una proposta di mediazione con il Fisco.
L'istituto si applica al verificarsi di due condizioni:
• per le controversie di valore non superiore ad € 20.000
• contro atti notificati a decorrere dal 1° aprile 2012.