Domanda e Risposta Pubblicata il 19/06/2013

Reclamo e mediazione tributaria sono la stessa cosa?

L'istituto del reclamo con proposta di mediazione tributaria è stato introdotto dal DL 98/2011



L'istituto del reclamo e della mediazione tributaria è  uno strumento introdotto dall'art. 39, comma 9, del D.L. n. 98/2011 ) che tenta di ridurre i processi tributari con procedure più celeri e semplificate  per la soluzione del contenzioso tra Fisco e contribuente.
Nello specifico la norma ha inserito il nuovo art. 17-bis al D. Lgs. n. 546/92, denominato appunto "Il reclamo e la mediazione”.
La norma prevede l’obbligo di presentare un’“istanza di reclamo”   verso atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, entro 60 gg. dalla data di notifica,  con cui si chiede l’annullamento totale o parziale dell’atto, sulla base degli stessi motivi che si porterebbero in  Commissione tributaria provinciale (CTP) nella eventuale successiva fase del ricorso vero e proprio. 
Da notare che senza tale  reclamo preliminare l'eventuale ricorso non è ammissibile.   Il contribuente può all'interno del reclamo inserire anche una proposta di mediazione con il Fisco.
L'istituto si applica al verificarsi di due condizioni:
per le controversie di valore non superiore ad € 20.000
• contro atti notificati a decorrere dal 1° aprile 2012. 

Fonte: Fisco e Tasse


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