Nel caso in cui gli Uffici Finanziari accertino l'esistenza di una locazione per la quale è stata omessa la registrazione del contratto, oltre alle sanzioni per la mancata registrazione, si presumerà l'esistenza del rapporto di locazione, salvo prova contraria, anche per i quattro periodi di imposta precedenti e si considererà, ai fini delle imposte sul reddito, un canone di locazione pari al 10% del valore dell'immobile (determinato applicando alla rendita i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro, rivalutati del 20%). (art. 41 c.2 DPR 600)
Tale disposizione non si applica per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone “concordato” cioè quelli stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431/98.
N.B. Vedi le novità introdotte dall’art. 3, commi 8 e 9, D.Lgs. n. 23/2011, clicca qui