Il modello IRAP va presentato ( D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni)
• entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per le persone fisiche, le società semplici, le Snc e Sas nonché per le società ed associazioni ad esse equiparate (fermi restando i termini nei casi di trasformazione, fusione o scissione totale);
• entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti IRES nonché per le amministrazioni pubbliche
Ai fini dell’adempimento, non assume rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo d’imposta.