Le persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all’estero, a qualsiasi uso destinati, hanno l’obbligo di versare l’IVIE (Imposta sul valore degli immobili situati all’estero). Attenzione va prestata al fatto che dal 2020 sono soggetti passivi, oltre alle persone fisiche, anche
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gli enti non commerciali
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le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice,
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residenti in Italia, che sono tenuti agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività previsti dall’articolo 4 del decreto legge n. 167/1990 (c.d. monitoraggio fiscale).
In particolare, i soggetti passivi dell’IVIE sono:
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il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività di impresa o di lavoro autonomo;
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il titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi (e non il titolare della nuda proprietà);
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il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali
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il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
Attenzione:
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nel caso in cui gli immobili siano detenuti in comunione, l’imposta è dovuta da ciascun soggetto partecipante alla comunione con riferimento al valore relativo alla propria quota.
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il titolare della nuda proprietà non paga IVIE ma è tenuto a compilare comunque il Quadro RW.
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Dal 1° gennaio 2016 l’imposta non si applica al possesso degli immobili adibiti ad abitazione principale (e per le relative pertinenze), e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che in Italia non risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.