Grazie alle nuove disposizioni introdotte dalla Legge del 30 ottobre 2014 n. 161, Legge europea 2013-bis, a partire dall’anno d’imposta 2014 è stata dunque uniformata la base imponibile degli investimenti finanziari ai fini del pagamento delle imposte. Si applicano, quindi, le stesse disposizioni e vengono tassati gli stessi prodotti e investimenti finanziari per i quali sono previste imposte in Italia.
Quindi la tassazione non riguarda più tutte le attività finanziarie detenute all’estero, come previsto nell’anno d’imposta 2013, ma esclusivamente prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio. Invece sono esclusi tutti i beni eventualmente depositati nelle cassette di sicurezza, ad esempio metalli preziosi, valute, polizze di assicurazione. Imposta non dovuta, inoltre su partecipazioni in società non quotate e contratti derivati.
Riepilogando i prodotti finanziari soggetti a IVAFE:
- valori mobiliari quali azioni e altri titoli equivalenti (stock option solo nel caso in cui siano cedibili)
- quote di OICR
- obbligazioni italiane o estere e titoli similari, titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi in Italia o all’estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa
- valute estere detenute all'estero
- contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere (l'IVAFE non è dovuta con riferimento alle polizze emesse da imprese di assicurazione estere operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi e stipulate da soggetti residenti in Italia, quando si considerano detenute in Italia)
- diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
- ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.