No. Come già indicato nella Circolare 3/DF del 2012, l'Agenzia con la Circolare 5/E dell'11.03.2013 conferma che l’IMU è indeducibile ai fini IRPEF, IRES ed IRAP.
I terreni ed i fabbricati assoggettati ad IMU devono essere comunque indicati nei quadri RA e RB del mod. UNICO 2013 e nei quadri A e B del mod. 730/2013.