Nella dichiarazione IVA 2013 le cessioni di fabbricati abitativi, ordinariamente in regime di esenzione Iva, possono essere assoggettate ad Iva se effettuate dalle imprese costruttrici o che hanno eseguito interventi di ristrutturazione anche oltre 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione/intervento, a condizione che nell’atto sia esercitata l’opzione per l’imponibilità. Nel modello IVA 2013, quindi, al rigo VE34 - relativo alle operazioni con applicazione del reverse charge - il campo 5 è stato ridenominato “Cessioni di fabbricati”, al posto di “Cessioni di fabbricati strumentali” . Lo stesso succede nel quadro VJ, in particolare al rigo VJ14,.