Domanda e Risposta Pubblicata il 13/03/2020

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Cosa si intende per “beni significativi” ai fini dell’applicazione dell’Iva agevolata al 10%?

quando un bene significativo ha l'IVA ordinaria?



L’applicazione dell’IVA agevolata al 10% nel caso di interventi di recupero edilizio trova una limitazione in presenza dei c.d. “beni significativi”.
Si tratta di quei beni finiti il cui valore è prevalente rispetto al valore della prestazione. Essi sono stati individuati dal Decreto del Ministero dell’Economia del 29.12.1999 e sono i seguenti:
• ascensori e montacarichi;
• infissi esterni ed interni;
• caldaie (a condensazione e non, a gpl, metano o pellet);
• video citofoni;
• apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria;
• sanitari e rubinetterie da bagno;
• impianti di sicurezza.
A tali beni (e solo ad essi), l’aliquota IVA 10% si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei predetti beni.
Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall'importo complessivo della prestazione il valore dei beni significativi. La differenza che ne risulta costituisce il limite di valore entro cui anche alla fornitura del bene significativo è applicabile l'aliquota del 10%.
Il valore residuo del bene deve essere, invece, assoggettato alla aliquota ordinaria del 22%.
Se il valore di un bene significativo non eccede la metà di quello della prestazione complessivamente considerata, è soggetto interamente all’aliquota IVA 10%.

Di contro, nel caso in cui il bene significativo venga solo fornito e non sarà oggetto di installazione e quant'altro, sarà assoggettato interamente all'IVA al 22%
 

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Fonte: Fisco e Tasse


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