Secondo quanto precisato nella Circolare ministeriale 7.4.2000, n. 71/E, i fabbricati agevolabili sono quelli “a prevalente destinazione abitativa privata”, cioè quei fabbricati che hanno più del 50% della superficie sopra terra destinata ad uso abitativo privato.
Gli immobili agevolabili sono:
• unità immobiliari categorie catastali da A/1 a A/11, esclusi gli A/10 (uffici), a prescindere dal loro effettivo utilizzo e dalla loro collocazione o meno in un edificio a prevalente destinazione abitativa (ad esempio: è agevolato l’intervento di manutenzione di un appartamento facente parte di un edificio a prevalente destinazione non abitativa; non è agevolato l’intervento di manutenzione di un ufficio o negozio facente parte di un edificio a prevalente destinazione abitativa);
• pertinenze degli immobili abitativi: in tal senso, sono agevolabili anche gli interventi che hanno ad oggetto la sola pertinenza, anche nell'ipotesi in cui la stessa sia situata in un edificio che non ha prevalente destinazione abitativa (ad esempio, è agevolabile la manutenzione ordinaria effettuata sul garage situato in un centro direzionale di pertinenza della propria abitazione principale);
• parti comuni degli edifici a prevalente destinazione abitativa: l’agevolazione si applica anche con riferimento alle quote millesimali corrispondenti alle unità non abitative situate nell’edificio;
• edifici di edilizia residenziale pubblica, se connotati dalla prevalenza della destinazione abitativa (adibiti a dimora di soggetti privati);
• edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso, se costituiscano stabile residenza di collettività (ad esempio, orfanotrofi, ospizi, brefotrofi, conventi).
Non sono compresi gli immobili privi del carattere di stabile residenza, quali caserme, ospedali, scuole.