L'interpello è un'istanza che può essere promossa dal contribuente quando desidera interpellare l'Amministrazione Finanziaria per conoscere la soluzione nel caso in cui ci siano dubbi interpretativi. Si segnala che in un tentativo di avvicinarsi ai contribuenti, l'Agenzia delle Entrate sta pubblicando sul proprio sito le risposte agli interpelli che le vengono sottoposti, così da rendere pubblico il chiarimento fornito.
Tornando sul tema della cause di inamissibilità, il decreto legislativo 156/2015-Revisione della disciplina degli interpelli ha modificato tale disciplina e l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti nella Circolare 9/E/2016. In merito all'inammissibilità, una delle novità contenute nel D. Lgs 156/2015 è proprio la modifica a tale disciplina. Il legislatore infatti, per esigenze di tutela del contribuente e di maggiore certezza del diritto, ha previsto che le ipotesi di inammissibilità siano tassativi.
Di seguito l'elenco delle ipotesi:
carenza dei dati identificativi dell’istante e mancanza della descrizione puntuale e specifica della fattispecie (si ricorda che detti requisiti non sono regolarizzabili) |
mancanza di preventività |
mancanza delle condizioni di obiettiva incertezza |
reiterazione di istanze per le quali il contribuente abbia già ottenuto un parere. Si tratta, in particolare, dei casi in cui il contribuente si limita a richiedere una revisione delle risposte ricevute senza rappresentare circostanze di fatto o di diritto nuove rispetto a quelle evidenziate nella precedente istanza; |
presentazione di istanze che vertono su materie oggetto delle procedure espressamente escluse dalla disciplina comune degli interpelli |
istanze che interferiscono con l’esercizio dei poteri accertativi, perché vertenti su questioni per le quali sono state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell’istanza |
istanze non regolarizzate nel termine di 30 giorni stabilito dal decreto. |
Attenzione: si ricorda infine che nei casi in cui l'interpello sia inamissibile perchè è già stato risposto dall'Agenzia su tale materia, mediante atti resi pubblici nelle forme previste dalla legge, è onere dell’Agenzia fornire al contribuente l’indicazione dell’atto nel quale quest’ultimo può trovare risposta al quesito presentato nonché fornire una sintetica descrizione della risposta, per la parte che rileva ai fini del quesito presentato.
Per completezza, si segnalano anche i motivi di inamissibilità nel caso di interpello sui nuovi investimenti. In particolare, l’Agenzia non può formulare il proprio parere e deve dichiarare l’inammissibilità quando: