Per tutte le ipotesi di pagamenti all'Erario di mposte , non dovute o i in eccesso rispetto a quanto dovuto, non derivanti dalla dichiarazione dei redditi, per la restituzione delle somme versate è necessaria, di regola, una domanda del contribuente, che deve essere presentata, a pena di decadenza, entro:
• 48 mesi, nel caso di imposte sui redditi, versamenti diretti, ritenute operate dal sostituto d’imposta, ritenute dirette operate dallo Stato o da altre Pubbliche Amministrazioni;
• 36 mesi, nel caso di imposte indirette (es.: imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposta di bollo, ecc.).
La domanda va presentata, in carta semplice, all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente (per esempio quello di residenza del contribuente o quello presso il quale è stato registrato l’atto o la successione) e deve contenere i motivi in base ai quali si ritiene di aver diritto al rimborso. Ad essa devono essere allegate le distinte dei versamenti eseguiti e/o le certificazioni delle ritenute subite.
La domanda di rimborso può essere accolta o respinta.