Negli ultimi anni è stata introdotta nel nostro ordinamento la discipliana per le start-up innovative, cioè società di capitali ad alto contenuto tecnologico, che previo il possesso di determinati requisiti, possono usufruire di benefici fiscali.
Legata a questa disciplina è prevista quella relativa all'incubatore di start up innovative certificato. In particolare, questa società è definita nella Relazione illustrativa al D.L 179/2012 (convertito nella Legge 212/2012 cd. Decreto sviluppo bis) come "il soggetto che spesso ne accompagna il processo di avvio e di crescita nella fase che va dal concepimento dell’idea imprenditoriale fino ai primi anni di vita, e lavora allo sviluppo della start-up innovativa, formando e affiancando i fondatori sui temi salienti della gestione di una società e del ciclo di business fornendo sostegno operativo, strumenti di lavoro e sede nonché segnalando l’impresa agli investitori ed eventualmente investendovi esso stesso".
Esso deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
Attenzione: come chiarito dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 16 dell'11 giugno 2014 anche per gli incubatori certificati la norma richiede che entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale attesti, con una dichiarazione depositata presso il registro delle imprese, il mantenimento del possesso dei requisiti richiesti dalla norma per qualificarsi quale incubatore certificato di start-up innovative. Il mancato deposito di tale dichiarazione è equiparato alla perdita dei requisiti.
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