Se la dichiarazione non viene presentata entro il termine di scadenza previsto dalla legge, (nel 2012 era il 30 maggio per la presentazione cartacea e il 1 ottobre per quella telematica ), il contribuente può regolarizzarsi trasmettendola entro i 90 giorni successivi. Il legislatore considererà valide tali dichiarazioni, c.d. tardive, ferma restando l’applicazione della sanzione amministrativa compresa tra 258 € e 1.032 € (aumentabile fino al doppio per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili).
Il contribuente può però evitare la sanzione piena sopra indicata se, sempre entro i 90 giorni versa spontaneamente la sanzione ridotta di 25 € (1/10 di 258 con troncamento). La sanzione ridotta di 25 € deve essere versata per ciascuna dichiarazione tardiva presentata (redditi, Iva, Irap, 770), anche se se compresa nel Modello Unico. Solo Il modello studi di settore non costituisce una dichiarazione “autonoma e quindi per questa eventuale mancanza non va applicata una specifica sanzione.
Per approfondimenti sulle dichiarazioni dei redditi non perdere tutte le novità, gli aggiornamenti e la normativa contenuta nei seguenti Dossier di approfondimento: Unico società di capitali 2016, Unico società di persone 2016, Unico persone fisiche 2016