Sì, in caso di mancato ricevimento della fattura del fornitore Ue entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il committente entro il mese seguente (quindi 2 mesi dall’effettuazione dell’operazione) è tenuto ad emettere autofattura in unico esemplare, indicando in tale documento anche il numero di partita IVA del prestatore UE. L’autofattura dovrà essere poi annotata negli appositi registri entro il mese di emissione. L’Agenzia, nella circolare 35/E del 20.09.2012, precisa che tale adempimento deve essere effettuato quando il committente ha conoscenza dell’effettuazione della prestazione, o quando ha eseguito il pagamento.