Il rimborso può essere richiesto e ottenuto ma solo dopo il pagamento della liquidazione automatizzata della dichiarazione successiva e delle sanzioni per l’omessa presentazione . L’Agenzia delle entrate nella circolare n. 34 del 6 agosto 2012 ha infatti modificato la prassi precedente (circolare 222/E del 30.11.2000 e nella Risoluzione n. 74/E del 19.04.2007) ed ha stabilito che per il dovuto accertamento del credito da parte dell’Ufficio è necessaria la preventiva regolarizzazione dell'avviso bonario inviato dall'ufficio .il credito si recupera attraverso l’istanza di rimborso o altrimenti, dopo l'iscrizione a ruolo, in sede di mediazione (o conciliazione per le controversie superiori a 20.000 euro) .