SI . Con la circolare n. 17/E/2012 l’Agenzia fornisce uno specifico chiarimento in relazione al caso di un’impresa familiare costituita nel 2012 con la quale cui collaboratore ha esercitato, fino al 2011, un’attività d’impresa o di lavoro autonomo. In tal caso, non ricorre l’ipotesi di “mera prosecuzione” considerato che “il collaboratore … è soggetto diverso dal titolare dell’impresa stessa, unico obbligato al versamento dell’imposta sostitutiva” e pertanto all’impresa familiare non è precluso l’accesso al nuovo regime, anche se si utilizzano gli stessi beni e ci si rivolge alla stessa clientela. Restano però validi i limiti relativi al reddito