I contribuenti che utilizzano il nuovo regime di vantaggio detto dei Nuovi minimi determinano il reddito sia d’impresa che di lavoro autonomo secondo il principio di cassa, quindi come differenza tra l’ammontare dei ricavi/compensi percepiti e le spese sostenute secondo l'art 1. comma 104 della L. n. 244/2007, il quale dispone che il reddito:
“è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa o dell’arte o della professione; concorrono altresì, alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’impresa o all’esercizio di arti o professioni”.
Non assumono quindi rilevanza:
• le quote di ammortamento. Il costo relativo ai beni strumentali è deducibile interamente nel periodo d’imposta in cui avviene il pagamento;
• la valutazione delle rimanenze.
Al nuovo regime non si applicano le “ordinarie” regole del TUIR che limitano la deducibilità di alcuni costi o prevedono il rinvio della tassazione di taluni componenti positivi.