Le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Dogane dei trasferimenti di denaro contante eccedenti € 10.000 sono ora fissate dall' art. 11, comma 8 del DL 16/2012 , convertito nella legge 44/2012) nelle misure seguenti:
• dal 10% al 30% dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di € 10.000, se tale valore non è superiore a € 10.000;
• dal 30% al 50% dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di € 10.000, se tale valore è superiore a € 10.000.