Sì. Costituisce infatti per la norma attuale causa ostativa all’accesso al regime dei minimi avviare un’attività di impresa, arte o professione che costituisca “mera prosecuzione” di un’altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente . Ma, come già chiarito dalla Circolare n. 8/E/2001 , costituisce mera prosecuzione dell’attività in precedenza esercitata quella che viene svolta in sostanziale continuità di quella precedente, ovvero utilizzando “gli stessi beni dell’attività precedente, nello stesso luogo e nei confronti degli stessi clienti”. Dato che in questo caso la clientela è differente, l’accesso al regime dei minimi è consentito.