Sì. Il comma 36-septiesdecies del D.L. n. 138/2011 sull'utilizzo dei beni sociali da parte di soci e amministratori ha, previsto che “l'Agenzia delle entrate procede a controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento e ai fini della ricostruzione sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società”.
Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 16.11.2011 sulle modalità di comunicazione di tali beni all'amministrazione finanziaria ha poi disposto che “la comunicazione deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento nel periodo d’imposta, ovvero per ogni finanziamento o capitalizzazione realizzati nello stesso periodo; l’obbligo sussiste, comunque, anche per i beni per i quali il godimento permane nel periodo d’imposta in corso al 17 settembre 2011, così come per i finanziamenti o capitalizzazioni in corso nello stesso periodo”.
Di conseguenza, i finanziamenti ed i versamenti effettuati o ricevuti dai soci vanno comunicati, per l’intero ammontare, indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano strumentali all’acquisizione dei beni poi concessi in godimento ai soci. I finanziamenti ed i versamenti, inoltre, vanno segnalati per l’intero ammontare, e non solo per la quota parte riferibile all’acquisto di beni concessi in godimento ai soci.