Domanda e Risposta Pubblicata il 18/02/2008

Quali sono le deliberazioni della S.p.A. annullabili secondo il nuovo diritto societario?



Alle ipotesi di invalidità di questo tipo è dedicato l'art. 2377 del Codice Civile.

Le deliberazioni che non sono state prese in conformità della legge o dello statuto sociale possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti o astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale.

Per quanto riguarda i soci essi devono rappresentare almeno il 5 per cento del capitale sociale (l'uno per mille del capitale sociale per le società che ricorrono al mercato del capitale di rischio).

Il termine per l'impugnazione è di 90 giorni dalla data della delibera o dall'iscrizione o deposito della stessa ove previsto.

Al proposito si ricorda che opera la sospensione feriale dei termini processuali prevista dall'art. 1 della Legge n. 742 del 1969. Qualora l'invalidità riguardi la delibera di approvazione del bilancio l'azione non potrà più essere promossa qualora sia intervenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo.

All'annullabilità delle delibere di aumento o riduzione del capitale sociale e di quelle relative all'emissione di obbligazioni è dedicato l'art. 2379 ter del codice civile.


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