Se non ricorre una causa di esclusione automatica, la società in perdita sistematica può presentare istanza di interpello disapplicativo, a norma dell’art. 37-bis, comma 8 del DPR N. 600/1973. per far presente le “oggettive situazioni” che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi minimi, nonché del reddito minimo, causa della non operatività.
Secondo l’IRDCEC nel caso delle società in perdita sistemica tali “oggettive situazioni” non parrebbero proponibili in sede di interpello, in quanto la qualificazione come società di comodo prescinde dal mancato superamento del test di operatività. Per cui le motivazioni che le società in perdita potrebbe porre a base delle loro istanze dovrebbero riguardare, ad esempio, l’economicità del comportamento imprenditoriale, tenendo conto della complessiva situazione contrattuale e aziendale, e la presenza di situazioni particolari che hanno causato i risultati negativi.
L’istanza deve essere presentata in carta libera e spedita a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio, e indirizzata al Direttore Regionale delle Entrate almeno 90 giorni prima del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Essa dovrà contenere i seguenti elementi:
• i dati del contribuente, del suo legale rappresentante e dell’eventuale domiciliatario;
• la descrizione dei motivi concreti per cui ritiene non applicabili le disposizioni antielusive previste per le società di comodo, ossia l’impossibilità di conseguire i ricavi minimi ovvero il reddito minimo.
Le risposte agli interpelli potranno poi essere comunicate a mezzo fax o posta elettronica. In caso di rigetto dell’istanza da parte del Direttore regionale, la società potrà comunque, in sede contenziosa, impugnare l’avviso di accertamento emesso dall’Ufficio.