Attualmente le cause automatiche di esclusione dalla disciplina delle società di comodo riguardano:
• i soggetti obbligati a costituirsi con la forma giuridica della società di capitali;
• i soggetti che si trovano nel primo periodo d’imposta;
• le società in amministrazione controllata o straordinaria;
• le società ed enti che controllano società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri nonché le stesse società ed enti quotati e le società da essi controllate, anche indirettamente;
• le società esercenti pubblici servizi di trasporto;
• le società con un numero di soci non inferiore a 50;
• le società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore a 10 unità;
• le società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa e in concordato preventivo;
• le società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione superiore al totale attivo dello stato patrimoniale;
• le società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del capitale sociale;
• le società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore.