In generale per società non operative (ovvero “società di comodo”) si intendono quelle che non sono preposte a svolgere un’attività economica o commerciale, ma soltanto a gestire un patrimonio mobiliare o immobiliare. L’ordinamento tributario prevede una disciplina di contrasto di tali società, volta ad evitarne l’utilizzo, a fini antielusivi. L’individuazione avviene attraverso il cd. test di operatività, che mette a confronto i ricavi dichiarati e i ricavi presunti che la società si stima debba generare in base ai valori iscritti all’attivo in bilancio. Alle società di comodo viene obbligatoriamente attribuito un reddito minimo - applicando alcune percentuali prefissate al valore delle attività patrimoniali - la cui disapplicazione può essere richiesta all’Agenzia delle entrate tramite interpello.
Le società in perdita sistematica sono disciplinate dall’articolo 2, commi da 36- decies a 36-duodecies, del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138. Con tali disposizioni, sono considerate società di comodo - di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 –
Più precisamente sono considerate società in perdita sistematica, i soggetti che presentano
Attenzione va prestato al fatto che alle società in perdita sistematica - in quanto considerate di comodo - si applica la specifica disciplina prevista dall'art. 30 della legge n. 724 del 1994. Esse dunque
Segnaliamo questo articolo dove viene analizzata la risposta a interpello n 911-486/2022 della Direzione Regionale della agenzia delle entrate della Toscana che si è espressa sulla disapplicazione delle società di comodo a causa della pandemia Società di comodo: disapplicata per crisi pandemica.
L’articolo 9 del Decreto Semplificazioni, al comma 1, abroga la disciplina delle cd. società in perdita sistematica, dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, perciò le conseguenze ci saranno almeno a partire dalle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2023. Si è in attesa di chiarimenti da parte dell'amministrazione.