Fino al 2011 la determinazione del reddito presunto non comportava penalizzazioni nei casi in cui il reddito imponibile risultante dalla dichiarazione fosse superiore al reddito minimo, in quanto l’IRES si applicava con aliquota ordinaria sul reddito individuato analiticamente come differenza tra costi e ricavi.
Nel caso in cui il reddito imponibile fosse inferiore a quello presunto, era invece necessario quantificare l’imposta (sempre con aliquota 27,5%) sul reddito presunto.
Dal 2012, invece, secondo la relazione tecnica al decreto, la maggiorazione del 10,5% colpirà entrambi i casi, in quanto si applicherà ogni qualvolta un soggetto non sarà operativo, il che avverrà anche quando il reddito imponibile sarà superiore al reddito minimo.