La nuova IRES si applicherà alle società di capitali che risultano non operative a seguito del test di operativitià, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è entrata in vigore la Legge 148/2011 di conversione del D.l. 138/2011, il che significa, per le società con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 2012.
La maggiorazione non riguarda i redditi attribuiti ai soci delle società di persone, che continueranno ad essere assoggettate ad Irpef.
Nella determinazione degli acconti 2012 si deve assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni. Per cui a giugno/luglio 2012 per il 1° acconto, e a novembre 2012 per il 2° acconto si dovrà ricalcolare l’IRES 2011 risultante da Unico 2012 SC, ed applicare la nuova percentuale del 38%.