Secondo la disciplina contenuta nell’art. 30 della Legge n. 724/1994 la società viene definita “di comodo” o meglio non operativa quando non supera il c.d. “test di operatività”, ovvero quando il volume dei ricavi effettivi è inferiore a quello che risulta dall’individuazione dei ricavi minimi presunti, determinati dall’applicazione dei coefficienti di redditività.
Nello specifico, si tratta di una verifica di operatività della società, con la quale si mettono a confronto:
• l’ammontare complessivo medio di ricavi, incrementi di rimanenze e proventi non straordinari risultanti dal conto economico dell’esercizio e nei due anni precedenti (ricavo effettivo);
• l'importo che risulta applicando determinati coefficienti di redditività ai beni presenti nell’attivo patrimoniale (ricavo minimo presunto).
Se il volume dei ricavi effettivi è almeno uguale a quello che risulta dall’individuazione dei ricavi minimi presunti, allora la società non è considerata di comodo.