Ai fini fiscali, la prima cosa da distinguere, una volta soddisfatti i requisiti di cui sopra è che l'omaggio natalizio di un bene non oggetto dell'attività dell'impresa:
Ai fini IVA la detraibilità dei beni che costituiscono spese di rappresentanza è ammessa se il bene è di costo unitario non superiore a € 50 euro.
In considerazione del fatto che gli omaggi natalizi ai clienti, oltre a poter essere qualificati spese di rappresentanza, costituiscono una cessione gratuita, per inquadrare il corretto trattamento IVA applicabile agli stessi è necessario considerare anche quanto disposto dall’art. 2, comma 2, n. 4), DPR n. 633/72, in base al quale non costituisce cessione di beni (fuori campo IVA) la cessione gratuita di beni non oggetto dell’attività, di costo unitario non superiore a € 50 (anziché € 25,82) e la cessione di beni per i quali non è stata operata, all’atto dell’acquisto la detrazione dell’Iva. Pertanto :
Ai fini reddituali i costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati ad omaggio, ricompresi fra le spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2, TUIR, e dal 2016 sono deducibili secondo i seguenti limiti:
IMPOSTE DIRETTE |
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Impresa |
Ricavi / proventi gestione caratteristica |
Importo deducibile max |
Limite di spesa deducibile |
Fino a € 10 milioni |
1,5% |
150.000 |
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Per la parte eccedente € 10 milioni e fino a € 50 milioni |
0,6% |
150.000+240.000 |
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Per la parte eccedente € 50 milioni |
0,4% |
390.000+0,4% dell’eccedenza |
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100% se di valore unitario non superiore a 50 € |
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Lavoratore Autonomo |
Nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, a prescindere dal valore unitario |