Sì, il mancato o insufficiente versamento degli importi può essere sanato con l’istituto del ravvedimento operoso, applicando oltre agli interessi legali dello 0,5%, le sanzioni:
-
dallo 0,1% al 1,4% dal 1 gennaio 2016 se il pagamento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza (ravvedimento sprint)
-
1,5% dal 1 gennaio 2016 se il pagamento è effettuato tra il 15 e 30 giorni dalla scadenza (ravvedimento breve);
-
1,67 dal 1 gennaio 2016 se il pagamento avviene entro 90 giorni dalla scadenza (ravvedimento intermedio)
-
3,75% (1/8 della sanzione minima) se il pagamento è effettuato oltre i 30 giorni dalla scadenza ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione (ravvedimento lungo).
-
4,29 (1/7 della sanzione minima) se il pagamento è effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.
-
5,00% (1/6 della sanzione minima se il pagamento avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.
-
6,00% (pari a 1/5 della sanzione minima) se il pagamento viene effettuato dopo che è stata constatata la violazione .
Potrebbe interessarti l'e-book: Ravvedimento operoso 2016 contenente le novità, la prassi, esempi e le modalità di calcolo del nuovo ravvedimento, come modificato dalla delega fiscale e dalla Legge di stabilità 2016.
Segui il Dossier: Ravvedimento operoso per notizie, aggiornamenti e approfondimenti.