Le liti fiscali che sono definibili sono quelle nelle quali sia parte l’Agenzia delle entrate, concernenti “atti impositivi” e di “irrogazione delle sanzioni”, il cui valore non superi 20.000 euro, pendenti in ogni stato e grado del giudizio dinanzi ai seguenti organi
giurisdizionali:
•Commissioni tributarie di ogni grado e giudizio (provinciali,regionali, di primo e di secondo grado di Trento e Bolzano e centrale), anche a seguito di rinvio;
•Giudice ordinario, compresa la Corte di cassazione.