L’art. 8 del decreto Irap stabilisce che le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell’art. 5, comma 3, del t.u.i.r. esercenti arti e professioni determinano la base imponibile Irap dalla differenza tra:
- l’ammontare dei compensi percepiti e
- l’ammontare dei costi sostenuti inerenti alla attività esercitata, compreso l’ammortamento dei beni materiali e immateriali, esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente.
I compensi, i costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi.
Come spiegano le Istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione, lo scomputo degli interessi passivi va effettuato anche sui canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili, nonché a beni immobili per contratti stipulati
prima del 15 giugno 1990 ovvero dopo il 1° gennaio 2007.