Dopo le modifiche che sono state apportate dalla legge n. 244/2007, l’imposta, da applicarsi al valore della produzione netta, è determinata con le seguenti aliquote:
- per la generalità dei soggetti, ai sensi dell’art. 16, comma 1, si applica l’aliquota del 3,9%;
- per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi (art. 10 del d.P.R. n. 601/1973), in forza del rinvio all’art. 45, comma 1, del decreto Irap, fatto dal medesimo art. 16, comma 1, l’aliquota è stabilita nella misura dell’1,9%;
- per le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettera e-bis) del decreto Irap, relativamente al valore prodotto nell’esercizio di attività non commerciali, come stabilito dal comma 2 dell’art. 16, si applica l’aliquota dell’8,5%.
In base all’art. 16, comma 3,
le regioni hanno facoltà di variare l’aliquota (per settori di attività e per categorie di soggetti passivi) fino ad un
massimo di un punto percentuale.
In realtà, onde evitare taluni effetti distorsivi prodotti dalla riparametrazione dello 0,9176% dettata dall’art. 1, comma 266, della legge n. 244/2007, il range di variazione non è pari al suddetto punto percentuale, bensì allo 0,92%.