I commercianti al minuto e i soggetti ad essi equiparati (art. 22 del DPR n. 633/72) indicano nel registro dei corrispettivi gli importi distinti per aliquota e comprensivi dell’imposta.
Prima del 17.09.2011 tali soggetti, al momento della liquidazione periodica, potevano utilizzare due metodi per scorporare il valore dell’Iva dagli importi registrati:
• il metodo delle percentuali di scorporo, i cui risultati però, da un punto di vista tecnico, non erano corretti;
• il metodo matematico, basato su un calcolo più preciso.
La manovra di Ferragosto ha modificato l’art. 27 del DPR n. 633/72, per cui a decorrere dalle operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della L. n. 148/2011 di conversione del D.L. n. 138/2011, per calcolare l’Iva da versare in liquidazione periodica o annuale, si potrà applicare solo il “metodo matematico”, senza più possibilità di adottare il “metodo percentuale” di scorporo.
Con il metodo matematico l’imponibile viene determinato dividendo gli importi al lordo dell’Iva per i seguenti valori:
• 104 per l’aliquota del 4%;
• 110 per l’aliquota del 10%;
• 120 per l’aliquota del 20%;
• 121 per l’aliquota del 21%.
I commercianti al minuto, per le operazioni effettuate a partire dal 17.09.2011, dovranno applicare l’aliquota al 21%. È opportuno che tali operazioni siano registrate in un’apposita colonna nel registro dei corrispettivi. Per scorporare dagli importi registrati il valore dell’Iva, i commercianti dovranno utilizzare il metodo matematico, dividendo il corrispettivo per 121.