Quando il contribuente decide di aderire all’avviso di accertamento l’agenzia non affida la riscossione delle somme all’agente ma l’esecutività in caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima si può considerare affidata all’atto di adesione stesso e non più all’avviso sul quale è stata fatta la transazione. Sul punto si attende un chiarimento definitivo dell’Agenzia così come sulla questione della sanzione del 30% che ad oggi non risulta dovuta per effetto della norma sugli atti esecutivi DLGSn.471/97 Art. 13 Comma 2 .
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