Nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme indicate nell’avviso di accertamento, nei connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e nei successivi atti da notificare al contribuente, il Decreto sviluppo ha chiarito la non applicabilità della sanzione amministrativa del 30% . Si tratta, infatti, di importi che sono poi affidati all’Agente della riscossione per il loro recupero.