Nel caso in cui il contribuente non intenda accettare la richiesta dell’Amministrazione Finanziaria, egli dovrà presentare ricorso nei termini.
Ciò nonostante, anche in questo caso sarà tenuto al versamento di:
• un terzo degli importi dovuti a titolo di imposta, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto;
• due terzi delle somme dovute dopo la sentenza di primo grado sfavorevole al contribuente;
• il residuo a seguito della sentenza di secondo grado sfavorevole al contribuente.
In caso di fondato pericolo per la riscossione, decorsi 60 giorni dalla notifica degli atti di accertamento, la riscossione delle somme dovute (per il loro intero ammontare, compresi gli interessi e le sanzioni) potrà essere affidata agli agenti della riscossione anche prima dello spirare dell’ulteriore termine di 30 giorni, decorrente dal termine ultimo di pagamento.