Domanda e Risposta Pubblicata il 26/09/2011

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Cosa sono i compensi dovuti per i diritti fonografici o diritti connessi discografici?



La diffusione di musica d’ambiente attraverso apparecchi, come radio, TV ecc... , nei locali aperti al pubblico (ristoranti, bar, negozi ecc.) comporta l’obbligo di pagamento del compenso, oltre che per i diritti spettanti alla SIAE, dovuti all’autore della composizione e all’editore del brano, anche per i diritti fonografici (diritti connessi discografici), ovvero quei diritti dovuti al produttore fonografico (casa discografica/etichetta) per la registrazione discografica, ossia l’incisione su supporto dell’opera musicale.

La riscossione dei compensi
connessi alla diffusione della musica d’ambiente è demandata ad un apposito consorzio, denominato SCF (società consortile fonografici).

Attraverso  SCF è possibile  utilizzare in pubblico il repertorio musicale di tutte le case discografiche rappresentate dal consorzio,  nel rispetto dei diritti degli artisti e dei produttori discografici.
La misura del compenso per i diritti connessi discografici è stata definita da SCF d’intesa con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei diversi settori coinvolti (distribuzione, commercio, turismo, servizi ecc.). Si è consolidato, così, anche nel nostro paese, un sistema tariffario di riferimento per la musica d’ambiente: un modello unitario per la tutela dei diritti discografici, riconosciuto e condiviso in maniera trasversale dalle diverse associazioni di categoria.


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