L’agevolazione consiste nella detrazione del 55% delle spese sostenute per il risparmio energetico, da ripartire in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione, diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti.
Si tratta di riduzioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per:
- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento, detrazione massima concessa 100.000 euro (55% di 181.818,18 euro);
- il miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti), detrazione massima concessa 60.000 euro (55% di 109.090,90 euro);
- l’installazione di pannelli solari, detrazione massima concessa 60.000 euro (55% di 109.090,90 euro);
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, detrazione massima concessa 30.000 euro (55% di 54.545,45 euro);
Per gli interventi realizzati a partire dal 2008, quando essi consistono nella prosecuzione di lavori appartenenti alla stessa categoria effettuati in precedenza sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo della detrazione occorre tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti.
Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale). La prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita o dalla sua iscrizione in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell’Ici, se dovuta.