I commi 5 e 6 dell’articolo 23 del D.L. n. 98/2011 (c.d. “Manovra correttiva 2011”) hanno stabilito l’incremento dell’aliquota Irap applicata nei confronti di alcuni soggetti passivi. ossia:
- banche e gli altri enti e società finanziari;
- soggetti operanti nel settore;
- società esercenti attività in concessione, purché diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori.
Nel dettaglio le nuove aliquote sono le seguenti:
- 5,90% (+2% rispetto a quella ordinaria) per i soggetti operanti nel settore assicurativo;
- 4,65% (+0,75% rispetto a quella ordinaria) per banche e finanziarie;
- 4,20% (+0,30% rispetto all’aliquota ordinaria) per società di capitali ed enti commerciali esercenti attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori.
Le nuove aliquote si applicano dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto. Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, la modifica è quindi operativa con riferimento al periodo d’imposta 2011.