Si tratta delle ipotesi indicate negli articoli da 44 a 46 del D.Lgs. 546 del 1992. Vale a dire:
- Per rinuncia al ricorso (per iscritto e accettata dalle altre parti costituite);
- Per inattività delle parti (la parte tenuta a proseguire, riassumere o integrare il giudizio non ha provveduto entro il termine fissato dalla legge o dal giudice);
- Per cessazione della materia del contendere: ad es. perché il ricorrente ha condonato oppure l'Ufficio ha ritirato o annullato l'atto impugnato;
- Per conciliazione giudiziale.