La partita Iva sarà revocata d’ufficio qualora il titolare:
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non abbia esercitato l’attività d’impresa o di arti e professioni per tre annualità consecutive;
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se obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale in materia di Iva, non abbia adempiuto a tale obbligo per tre annualità consecutive.
La novità è stata introdotta dal comma 22 dell’articolo 23 della Manovra correttiva 2011, che ha inserito un nuovo comma (il 15-quinquies) all’articolo 35 del d.P.R. 633/1972.