Sì. È possibile, per il sostituto, una volta che sono scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, rettificare o integrare la stessa presentando una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, barrando la casella “Dichiarazione integrativa”.
Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria.
In particolare, il sostituto d’imposta può integrare la dichiarazione:
- nell’ipotesi di ravvedimento prevista dall’art. 13, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 472/1997, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo. Tale dichiarazione può essere presentata sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consente l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre alla corresponsione degli interessi dovuti per legge;
- nell’ipotesi prevista dall’art. 2, comma 8 del D.P.R. n. 322/1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni cui consegua un maggior debito d’imposta o un minor credito e fatta salva l’applicazione delle sanzioni;
- nell’ipotesi prevista dall’art. 2, comma 8-bis del D.P.R. n. 322/1998, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un minor debito d’imposta o di un maggior credito. In tal caso l’eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241/1997.