Il legislatore ha previsto una serie di agevolazioni fiscali per incentivare le erogazioni liberali: la tipologia e le modalità si differenziano a seconda del contribuente che le effettua e dell’ente o soggetto cui l’erogazione è destinata. I benefici fiscali sono descritti:
1. per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa (lavoratori dipendenti, pensionati, lavoratori autonomi, ecc.) negli art. 10 e 15 del TUIR e nell’art. 14, comma 1 del D.L. n. 35/2005. In base al tipo di erogazione effettuata e al destinatario, il contribuente persona fisica può avvalersi:
- della detrazione d’imposta nella misura del 19% (art. 15 del TUIR);
- della deduzione, in diverse misure, dal reddito complessivo (art. 10 del TUIR e art. 14, comma 1 del D.L. n. 35/2005);
- alternativamente, a sua scelta, della detrazione e della deduzione (art. 14, commi 1 e 6 del TUIR);
2. per i
soggetti IRPEF ed IRES esercenti attività d’impresa (imprese individuali, società ed enti commerciali, enti non commerciali con reddito d’impresa) nell’a
rt. 100, comma 2 del TUIR e nell’art. 14, comma 1 del D.L. n. 35/2005. Tali disposizioni riconoscono la
deducibilità, entro determinati limiti, delle erogazioni liberali effettuate.