Dal 1° gennaio 2009, la detrazione del 55%, agevolazione introdotta a livello statale, è divenuta non più compatibile con eventuali altri incentivi della stessa fattispecie riconosciuti dalla Comunità Europea, dalle Regioni o dagli Enti locali.
Le uniche eccezioni a questo divieto di cumulabilità, stando a quanto disposto dal citato art. 6, comma 3, D. Lgs. n. 115/2008, sono:
- i certificati “bianchi”, di cui ai Decreti del Ministero delle Attività Produttive del 20.07.2004;
- gli incentivi di diversa natura, sempre nei limiti massimi individuati da appositi decreti del Ministero dello Sviluppo Economico.
Anche l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sull’argomento con la Risoluzione n. 3/E del 26 gennaio 2010, affermando che nel caso in cui un contribuente abbia sostenuto o sostenga delle spese per interventi finalizzati al risparmio energetico dell’edificio a partire dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2010 dovrà effettuare una scelta:
- usufruire della detrazione del 55%;
- usufruire di altri incentivi eventualmente previsti dalla Comunità Europea, dalla propria Regione, la propria Provincia o il proprio Comune per i medesimi tipi di interventi.
Da ultimo, si ritiene utile ricordare che la detrazione del 55% non è cumulabile con:
- la detrazione del 36% per le spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia, come chiarito nella Risoluzione n. 152/E del 05.07.2007;
- il c.d.”conto energia”, cioè il premio per impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell'energia di cui all'art. 7, D.M. 19.02.2007 (la non cumulabilità della detrazione del 55% con tale premio è stata fissata con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 06.08.2009);
- le detrazioni programmate per le fonti rinnovabili volte alla produzione di energia elettrica (certificati verdi e tariffe fisse omnicomprensive per la produzione di energia verde da biomassa).
La detrazione del 55% è, invece, compatibile con l’applicazione di aliquote IVA ridotte.