Domanda e Risposta Pubblicata il 08/11/2010

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Qual'è il trattamento fiscale e civilistico per le spese di ricerca e sviluppo?

I costi di ricerca e sviluppo seguono le regole dell'art. 2426 C.C. e dell'art. 108 del Tuir



Per i costi di ricerca e sviluppo l’art. 2426 del Codice civile stabilisce delle regole analoghe a quelle previste per i costi di impianto ed ampliamento, con riferimento alla possibilità di una loro capitalizzazione. I costi di ricerca di sviluppo sono costi estremamente aleatori e frutto di previsioni che risultano essere in una certa misura sempre soggettivi con la conseguenza che, per ragioni prudenziali può essere opportuno non procedere alla loro capitalizzazione. Come per i costi di impianto, quindi, si potranno verificare tre situazioni distinte:
• il costo di ricerca e sviluppo non ha utilità pluriennale; esso dovrà essere portato a Conto economico come componente negativo di reddito dell’esercizio in cui è sostenuto;
• il costo di ricerca e sviluppo ha utilità pluriennale e gli amministratori, con il consenso del collegio sindacale, nelle società dove esso esiste, optano per una sua capitalizzazione;
• il costo di ricerca e sviluppo ha utilità pluriennale e gli amministratori decidono, per ragioni prudenziali, di non procedere ad una sua capitalizzazione.
Nel caso in cui ricorrano i presupposti per la capitalizzazione dei costi di ricerca applicata e dei costi di sviluppo, il valore da iscrivere tra le attività dello Stato patrimoniale è rappresentato dai costi sostenuti, ivi inclusi quelli inerenti l’utilizzazione di risorse interne all’azienda, nonché dagli oneri accessori eventualmente aggiuntisi ai costi originari. Come per le spese di impianto e ampliamento, i costi di ricerca e sviluppo capitalizzati devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a 5 anni, a norma dell’art. 2426 del Codice civile.
Dal punto di vista fiscale, invece, tali costi sono deducibili, in base al disposto del comma 1, art. 108 del TUIR:
• integralmente nell’esercizio in cui sono state sostenute; l’esercizio di sostenimento coincide con quello di ultimazione del servizio o di consegna del bene, a prescindere dall’effettivo pagamento.
• ovvero in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.


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