Si. I costi di ricerca e sviluppo in base a quanto stabilito dall’art. 2428, comma 2 del codice civile, devono sempre risultare dalla relazione sulla gestione. Il legislatore non ha, infatti, stabilito il contenuto, né ha dato una definizione specifica a tale tipologia di costi. Tuttavia, con il principio contabile OIC n. 24 sono stati individuati 3 tipologie di ricerca:
• ricerca di base, che comprende i costi per studi, esperimenti, indagini e ricerche che, senza finalità precisa, creano utilità generica volta a mantenere il livello della capacità produttiva o della posizione di mercato;
• ricerca finalizzata, che comprende i costi per studi, esperimenti, indagini e ricerche connesse alla realizzazione di uno specifico progetto ovvero per l’effettivo miglioramento tecnico e commerciale dei processi e dei prodotti;
• sviluppo, che comprende i costi per applicare in senso produttivo i risultati della ricerca finalizzata.