Domanda e Risposta Pubblicata il 08/11/2010

Come vengono trattati i costi di impianto e di ampliamento dal punto di vista civilistico e fiscale?

Il trattamento fiscale e quello civilistico dei costi di impianto e di ampliamento



Il costi di impianto e di ampliamento civilisticamente seguono le regole stabilite nell’art. 2426, comma 1, n. 5) del Codice civile che stabilisce che i costi pluriennali possano essere iscritti nell'attivo dello S.P. con il previo consenso del Collegio sindacale (ovviamente se esistente) e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a 5 anni. Dunque, è consentita la ripartizione degli oneri pluriennali capitalizzati fra gli esercizi in cui essi recano beneficio all'impresa, fermo restando il limite massimo testé indicato. L'art. 2427, n. 3) del Codice civile richiede, inoltre, l'indicazione nella nota integrativa della composizione di tale voce e delle ragioni della capitalizzazione.
Dal punto di vista fiscale, le spese di impianto e di ampliamento, ai sensi dell'art. 108, comma 3 e 4 del TUIR sono deducibili:
• a decorrere dall’esercizio di sostenimento;
• nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.


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